Statuto
ART. 1
(Denominazione e sede)
- È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore A.S.A. - Associazione Solidarietà in Azione - ODV che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
- L'associazione ha sede legale in Via Val Cismon 103, nel comune di Thiene (VI), e sede operativa in Via 1° Maggio 15 nel comune di Thiene (VI).
- Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(
Statuto)
- L'associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(
Efficacia dello statuto)
- Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.
ART. 4
(
Interpretazione dello statuto)
- Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.
ART. 5
(
Finalità e attività)
- L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale alloscopo di favorire l'integrazione fra popoli e l'interculturalità.
Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 sono:
-
(i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
-
(n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n° 125, e successive modificazioni
-
(r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
-
(u) sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n° 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
-
(v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
-
(w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
-
Promuovere e coordinare corsi di italiano L2 per stranieri (in particolare donne) e rinforzo scolastico per studenti stranieri
-
Promuovere attività di sensibilizzazione all’interculturalità, alla conoscenza e al confronto di culture e tradizioni venete con quelle degli stranieri residenti nel territorio (serate teatrali a tema, feste dei popoli, serate culturali di genere, ecc...)
-
Promuovere giornate di sensibilizzazione – formazione al volontariato nelle scuole Superiori del territorio (assemblee di Istituto, Social Day, ecc...)
-
Aderire o promuovere la nascita di organismi/tavoli di lavoro tra Enti Pubblici e associazioni laicali e religiose (giornate di dialogo cristiano-islamico, giornata per la Pace, giornata contro la violenza sulle donne, ecc...)
-
Promuovere campagne di sostegno a distanza
- Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
- L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D.Lgs. 117/17.
- L'associazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.
ART. 6
(
Ammissione)
- Sono associati dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
- L'ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
- Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.
- L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
ART. 7
(
Diritti e doveri degli associati)
- Gli associati all’associazione hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31.
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;
- Gli associati dell’associazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
- La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
ART. 8
(
Qualità di volontario)
- L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni prevalentemente stabilite dall'associazione. Sono vietati rimborsi spesa di tipo forfettario.
ART. 9
(
Perdita della qualifica di associato)
- La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato e con ratifica da parte dell'assemblea.
È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 10
(
Gli organi sociali)
- Sono organi dell’organizzazione:
- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)
- Organo di revisione da nominare al verificarsi delle condizioni di legge
- Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 11
(
L’assemblea)
- L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano.
- L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.
- I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti gli associati.
ART. 12
(
Compiti dell’Assemblea)
- L’assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e regola, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell’Art. 28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica sull'ammissione e l’esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 13
(
Convocazione)
- L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (lettera o e-mail) contenente l’ordine del giorno spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
ART. 14
(
Assemblea ordinaria)
- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
- L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.
ART. 15
(
Assemblea straordinaria)
- L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 16
(
Consiglio Direttivo)
- Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di non meno di 3 membri ed un massimo di 7 eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- Il Presidente dell’associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti.
- Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- Amministra l’associazione;
- Attua le deliberazioni dell’assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- Predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
- Disciplina e delibera l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Runts o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 17
(
Il Presidente)
- Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
- Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
- Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
- Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 18
(
Organo di controllo - subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)
- L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall’art.30 del D.Lgs. 117/17.
- L’organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 19
(
Organo di Revisione legale dei conti- subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)
- È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART. 20
(
Risorse economiche)
- Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
- quote associative
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un’apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
ART. 21
(
I beni)
- I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
- I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli aderenti.
ART. 22
(
Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
- L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 23
(
Bilancio)
- Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
- Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 24
(
Bilancio sociale)
- Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ART. 25
(
Convenzioni)
- Le convenzioni tra l’associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
- Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.
ART. 26
(
Personale retribuito)
- L’associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.
ART. 27
(
Responsabilità ed assicurazione degli associati)
- Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
ART. 28
(
Responsabilità della organizzazione)
- L’associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 29
(
Assicurazione dell’organizzazione)
- L’associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.
ART. 30
(
Devoluzione del patrimonio)
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
ART. 31
(
Libri sociali)
- L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali sociali:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo e degli altri organi sociali.
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.
ART. 32
(
Disposizioni finali)
- Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 33
(
Norma transitoria)
- Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
- A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n° 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.
- L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
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