Statuto

ART. 1 (Denominazione e sede)

  1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore A.S.A. - Associazione Solidarietà in Azione - ODV che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
  2. L'associazione ha sede legale in Via Val Cismon 103, nel comune di Thiene (VI), e sede operativa in Via 1° Maggio 15 nel comune di Thiene (VI).
  3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)
  1. L'associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
  2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)
  1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)
  1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.

ART. 5 (Finalità e attività)
  1. L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale alloscopo di favorire l'integrazione fra popoli e l'interculturalità. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 sono:
    • (i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
    • (n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n° 125, e successive modificazioni
    • (r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
    • (u) sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n° 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
    • (v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
    • (w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco
    A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
    • Promuovere e coordinare corsi di italiano L2 per stranieri (in particolare donne) e rinforzo scolastico per studenti stranieri
    • Promuovere attività di sensibilizzazione all’interculturalità, alla conoscenza e al confronto di culture e tradizioni venete con quelle degli stranieri residenti nel territorio (serate teatrali a tema, feste dei popoli, serate culturali di genere, ecc...)
    • Promuovere giornate di sensibilizzazione – formazione al volontariato nelle scuole Superiori del territorio (assemblee di Istituto, Social Day, ecc...)
    • Aderire o promuovere la nascita di organismi/tavoli di lavoro tra Enti Pubblici e associazioni laicali e religiose (giornate di dialogo cristiano-islamico, giornata per la Pace, giornata contro la violenza sulle donne, ecc...)
    • Promuovere campagne di sostegno a distanza
  2. Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

  3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
  4. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D.Lgs. 117/17.

  5. L'associazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)
  1. Sono associati dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
  2. L'ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
  3. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.
  4. L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)
  1. Gli associati all’associazione hanno il diritto di:
    • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
    • votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa;
    • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31.
    • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;
  2. Gli associati dell’associazione hanno il dovere di:
    • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
    • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
  3. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 (Qualità di volontario)
  1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
    All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni prevalentemente stabilite dall'associazione. Sono vietati rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)
  1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
  2. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
  3. L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato e con ratifica da parte dell'assemblea.
    È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 (Gli organi sociali)
  1. Sono organi dell’organizzazione:
    • Assemblea degli associati
    • Consiglio Direttivo
    • Presidente
    • Organo di controllo (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)
    • Organo di revisione da nominare al verificarsi delle condizioni di legge
  2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 (L’assemblea)
  1. L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano.
  2. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
  3. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.
  4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
  5. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART. 12 (Compiti dell’Assemblea)
  1. L’assemblea:
    • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell'associazione;
    • approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
    • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
    • nomina e regola, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
    • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell’Art. 28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    • ratifica sull'ammissione e l’esclusione degli associati;
    • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
    • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
    • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Convocazione)
  1. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (lettera o e-mail) contenente l’ordine del giorno spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)
  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
  2. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
  3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)
  1. L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 16 (Consiglio Direttivo)
  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di non meno di 3 membri ed un massimo di 7 eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.
  3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
  4. Il Presidente dell’associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti.
  5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
    • Amministra l’associazione;
    • Attua le deliberazioni dell’assemblea;
    • Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
    • Predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
    • Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
    • Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
    • È responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
    • Disciplina e delibera l’ammissione e l’esclusione degli associati;
    • Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
  6. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Runts o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 (Il Presidente)
  1. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
  3. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
  4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
  5. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
  6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Organo di controllo - subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)
  1. L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall’art.30 del D.Lgs. 117/17.
  2. L’organo di controllo:
    • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
    • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
    • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
  3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti- subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)
  1. È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 (Risorse economiche)
  1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
    • quote associative
    • contributi pubblici e privati;
    • donazioni e lasciti testamentari;
    • rendite patrimoniali;
    • attività di raccolta fondi;
    • rimborsi da convenzioni;
    • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
    • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un’apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 21 (I beni)
  1. I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
  2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
  1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)
  1. Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
  2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)
  1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25 (Convenzioni)
  1. Le convenzioni tra l’associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
  2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)
  1. L’associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati)
  1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità della organizzazione)
  1. L’associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29 (Assicurazione dell’organizzazione)
  1. L’associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)
  1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Libri sociali)
  1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali sociali:
    • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo e degli altri organi sociali.
    • registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo
  2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

ART. 32 (Disposizioni finali)
  1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 33 (Norma transitoria)
  1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
  2. A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n° 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.
  3. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



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